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Diritto allo studio


L’art.34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti. Il diritto allo studio è assicurato ad italiani e stranieri in Italia, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità del soggiorno, anche quando essi non dispongono delle risorse finanziarie necessarie.

Per i cittadini stranieri, così come per gli italiani, il diritto allo studio è funzionale allo sviluppo della persona umana, sia nella dimensione individuale sia sul piano sociale. La disciplina specifica in materia di diritto all’istruzione assicura questo diritto a tutti gli individui, salvo prevedere alcune distinzioni a seconda che si tratti dell’istruzione dei minori o la formazione degli adulti, per i quali, come pure previsto dalle principali fonti internazionali, l’istruzione di grado superiore può non essere necessariamente garantita a tutti. Tuttavia, la Costituzione italiana prevede che i capaci e i meritevoli possano raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di risorse economiche, provvedendo con concorsi all’assegnazione di borse di studi, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34, paragrafo 3).

Sia i minori sia gli adulti stranieri sono agevolati nel loro percorso formativo dall’attivazione da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali di servizi e corsi rivolti all’apprendimento della lingua italiana. L’apprendimento dell’italiano come seconda lingua è infatti strumento indispensabile sia per il buon esito dell’inserimento scolastico sia, più in generale, per l’integrazione dello straniero e per la costruzione di un’armoniosa coesione sociale.

La normativa in tema di diritto allo studio per gli stranieri dedica inoltre particolare attenzione all’educazione interculturale da parte della comunità scolastica, che accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra culture, promuovendo iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (articolo 38, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione). La scuola infatti costituisce il luogo primario per la costruzione e la condivisione di quei valori comuni che contribuiscono alla formazione di una cittadinanza attiva. In questo contesto l’educazione interculturale coinvolge tutti gli studenti nell’obiettivo comune di acquisire conoscenze e competenze necessarie non solo per la convivenza democratica ma anche per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro, della cultura e dell’impegno sociale.

Fonte: Costituzione italiana

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