Il primo portale dedicato agli stranieri che vogliono vivere in Molise

SOCIALE

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Entrare in Italia

ENTRARE IN ITALIA


Possono entrare in Italia i cittadini stranieri in grado di documentare il motivo e le condizioni di soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.


Soggiorno regolare: i documenti richiesti

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso che va richiesto all’ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. L’ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l’Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie.


Presenza irregolare ed espulsioni

Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l’espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un’autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali. In pratica, è considerato irregolare:

  • il cittadino extracomunitario che entra in Italia senza documenti (passaporto o documento di riconoscimento e visto);
  • il cittadino extracomunitario che, entrato regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari per il soggiorno.

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l’Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l’immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Il provvedimento di espulsione è adottato dalla prefettura competente ed eseguito dalla questura.


Ingresso per motivi di lavoro

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti ‘decreti-flussi’, emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (articolo 3). I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.

Fonte Ministero dell’Interno

ENTRARE IN ITALIA PER MOTIVI DI STUDIO


Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2019-2020.

Per conoscere le disposizioni vigenti per l’anno accademico 2019-2020 è possibile consultare il sito dedicato e scaricare il manuale in italiano o in inglese.

ENTRARE IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO


L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso (art.21 Testo Unico) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti ‘decreti-flussi’, emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (art.3). I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.

L’ingresso in Italia per studio, ricerca, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari visita il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fonte: Ministero dell’Interno

PERMESSO DI SOGGIORNO


Per soggiornare regolarmente in Italia per più di 90 giorni è necessario avere un permesso di soggiorno. I permessi sono rilasciati dalla Questura in cui abita il cittadino straniero e debbono essere rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza. In alcuni casi è possibile convertire il permesso in un motivo diverso da quello per cui è stato rilasciato.

Fonte: Ministero dell’Interno

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero dell’Interno.

VISTO D’INGRESSO


Il visto è rilasciato dall’ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero; il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi). I cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l’accordo di integrazione contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.

Fonte: Ministero dell’Interno 

Hai bisogno del visto?
Consulta il sito della Farnesina per ulteriori informazioni.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE


L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.


Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

  1. ai cittadini stranieri che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare;
  2. agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Occorre dimostrare la sussistenza dell’effettiva convivenza a seguito del matrimonio. La mancata convivenza comporta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, a meno che i due coniugi abbiano avuto figli a seguito del matrimonio;
  3. al genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, a condizione che questi non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare. La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d’età previsti dalla legge italiana. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito. in presenza dei requisiti, in permesso per lavoro o per studio.


Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.

Fonte: Ministero dell’Interno

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero dell’Interno.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE


In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.


Il riconoscimento della protezione internazionale può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno. La richiesta di asilo deve essere inoltrata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio.


In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.


E’ invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.


Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fonte: Ministero dell’Interno

PROFUGHI


Riconoscimento della qualifica di profugo

La Prefettura riceve ed istruisce le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo. Il decreto di riconoscimento della qualifica di “profugo”, emesso dal Prefetto, consente agli interessati di usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente.
La Prefettura che ha emesso il decreto rilascia anche gli attestati di riconoscimento della qualifica di profugo.


Chi può fare la richiesta

I cittadini italiani e i loro familiari a carico, possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo ove in possesso dei presupposti della qualifica di profugo:
1. sono considerati profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia i cittadini italiani, già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei predetti territori, che:

  • siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
  • trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni causate dalla guerra od di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
  • siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

2. sono considerati profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello stato italiana sia stata ripristinata prima dell’entrata in vigore della legge 763/81.
3. sono considerati profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici i cittadini italiani che siano rimpatriati dall’estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
4. sono considerati profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al rimpatrio , i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri o trovandosi in italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
5. sono considerati profughi i figli di profughi nati nei territori di provenienza o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.


Il riconoscimento tardivo “ora per allora” può essere richiesto da coloro che, all’epoca del rimpatrio, si trovavano nelle condizioni di fatto per ottenere la qualifica in quanto assistiti come profughi ovvero da coloro che erano minori di età e non sono stati inseriti nel decreto di concessione della qualifica rilasciato ai genitori.
Possono altresì presentare domanda di riconoscimento della qualifica di profugo i cittadini italiani e i familiari a loro carico, residenti in qualsiasi paese estero, rimpatriati a seguito dell’esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell’Interno e dell’Economia e Finanze.


Cosa fare

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l’interessato dichiara di stabilire la propria residenza.


Documentazione richiesta

  • Domanda, in carta semplice;
  • attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
  • attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato, attestante il luogo e la decorrenza dell’attuale residenza in Italia e lo stato di famiglia ovvero la relativa certificazione.

INDENNITA’ DI SISTEMAZIONE E CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO

Ai profughi che versano in uno stato di bisogno, espressamente dichiarato dall’autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell’interessato nel paese di provenienza e accertato dal Ministero dell’Interno per le condizioni economiche dell’interessato nel territorio della Repubblica, spetta un’indennità di sistemazione e gli ulteriori benefici previsti dalla norma.
I benefici possono essere concessi ai profughi che all’atto del rimpatrio autocertificano, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno.


Chi può fare la richiesta

Coloro i quali hanno ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica di profugo


Cosa fare

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l’interessato dichiara di stabilire la propria residenza.
L’indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita da oltre sei mesi dalla data di partenza dal paese di provenienza.
L’indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro-capite giornaliero è concesso per un periodo massimo di sei mesi.
Nelle more della erogazione dell’indennità di sistemazione o del contributo straordinario, il Ministero dell’interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti dei mezzi di sostentamento.


Documentazione richiesta

  • Domanda, in carta semplice;
  • attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza;
  • attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato, attestante il luogo dell’attuale residenza in Italia ovvero la relativa certificazione.

Fonte: Prefettura

Per ulteriori informazioni sugli orari d’ufficio e per poter scaricare i moduli di autocertificazione è possibile consultare il sito della Prefettura di Campobasso e il sito della Prefettura di Isernia:

CENTRI DI ACCOGLIENZA


I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, salvo quelli rilasciati per motivi di turismo, che non siano temporaneamente in grado di provvedere ai propri bisogni alloggiativi e di sussistenza, possono essere ospitati nei centri di accoglienza.
I centri di accoglienza, al fine di agevolare in tempi brevi l’autosufficienza e l’inserimento sociale delle persone ospitate, oltre al vitto e all’alloggio, offrono servizi socio-culturali, possono promuovere corsi di lingua italiana e di formazione professionale, e prestare l’assistenza socio-sanitaria.
Ogni regione definisce i requisiti strutturali e le modalità gestionali dei centri di accoglienza anche per gli stranieri non regolarmente soggiornanti che si trovano in situazioni di emergenza.

Fonte: Regione Molise

CITTADINANZA ITALIANA


La cittadinanza italiana è uno status che determina diritti e doveri ed è la condizione del cittadino alla quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.


Acquisizione automatica

La cittadinanza si può acquisire automaticamente per:

  • nascita (“ius sanguinis” o diritto di sangue), in caso di persona straniera nata da almeno un genitore italiano;
  • nascita sul territorio italiano (“ius soli” o diritto di suolo), se i genitori sono ignoti o apolidi, se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  • adozione, in caso di minorenne adottato da cittadino italiano.

Acquisizione su domanda

La cittadinanza si può acquisire anche su domanda per matrimonio o residenza.

MATRIMONIO

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana:

  • se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi o dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano;
  • in caso di residenza all’estero, dopo 18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o adottati da coniugi o dopo 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).

RESIDENZA

La cittadinanza italiana per residenza è concessa dal Ministero dell’Interno – previa domanda da presentare alla prefettura – al cittadino straniero residente in Italia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia e residente legalmente da almeno tre anni;
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno tre anni;
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno cinque anni, successivi all’adozione;
  • che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente autorità consolare;
  • comunitario residente legalmente in Italia da almeno quattro anni;
  • apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;
  • residente legalmente in Italia da almeno dieci anni.

Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie indicate, è richiesto anche il possesso del requisito del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e allo stesso stato di famiglia.


I cittadini stranieri possono presentare la domanda di cittadinanza italiana, a determinate condizioni, dopo il periodo di residenza:

  • quattro anni per i comunitari;
  • cinque anni per gli apolidi;
  • dieci anni per gli stranieri.

Fonte: INPS

Come presentare la domanda:

I cittadini stranieri possono presentare la domanda della cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell’Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it


Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Eseguita la registrazione, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. La Prefettura si riserva di convocare il richiedente presso i propri sportelli per la verifica dell’autenticità dei documenti scansionati. Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale il cittadino straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti: l’avvenuta accettazione della sua domanda e l’avvio del procedimento; l’eventuale irregolarità della documentazione allegata; la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico. Tali comunicazioni saranno precedute dall’invio all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.


Consultazione online domanda di cittadinanza

Per poter procedere con la consultazione online dello stato della domanda di cittadinanza è necessario effettuare, nell’ordine, le seguenti attività:

– registrarsi sul sito tramite il modulo disponibile nell’area “Effettua Registrazione”;

– accedere all’area privata tramite le credenziali di accesso fornite in fase di registrazione;

– effettuare il primo accesso alla pratica, utilizzando la funzione “Primo accesso alla pratica”;

– consultare lo stato della domanda tramite la funzione “Visualizza stato pratica” .

SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE


Lo Sportello Unico per l’immigrazione è la struttura, attiva in ogni prefettura, competente per:

  • il rilascio di nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato, determinato o indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, nell’ambito delle quote previste dal ‘decreto-flussi’;
  • il rilascio di nulla osta all’assunzione per il lavoro in casi particolari (Artt. 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del D.LGS 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione);
  • il rilascio di nulla osta all’ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare;
  • conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato.

Agevolazioni e contributi per le famiglie

ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI


Che cos’è

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.


A chi spetta

  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    •  carta di soggiorno;
    •  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolarise la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.


Requisiti

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.


Cosa spetta

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.


La domanda

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.


Documentazione

  • La dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
    • diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Fonte: INPS

ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO


Cos’è

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche dettoassegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).


A chi è rivolto

L’assegno di maternità dello Stato spetta:

  • alla madre, anche adottante;
  • al padre, anche adottante;
  • agli affidatari preadottivi;
  • all’adottante non coniugato;
  • al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Come funziona

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.


Domanda

REQUISITI

I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.

In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.


QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.


COME FARE DOMANDA

La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato;
  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

BONUS NASCITA


Cos’è

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.


A chi è rivolto

La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.


Come funziona

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno è di 800 euro.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Fonte: INPS

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE


Cos’è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66).


A chi è rivolto

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.


QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).


Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.

L’ANF è pagato direttamente dall’INPS se il richiedente è:

  • addetto ai servizi domestici;
  •  iscritto alla Gestione Separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN. In allegato alla stessa va compilato il modello SR163 che deve essere appositamente timbrato dalla Banca o Posta.


DECADENZA

Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio con assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

Fonte: INPS

REDDITO DI CITTADINANZA


Cos’è

Il Reddito di cittadinanza è la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale che i cittadini possono richiedere dal 6 marzo 2019.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

Per informazioni generali sulla misura è a disposizione il portale del Reddito di cittadinanza, da cui è anche possibile presentare e gestire on line la domanda.

Questa sezione è prioritariamente rivolta agli operatori dei servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà. Descrive il Patto per l’inclusione sociale e fornisce informazioni e strumenti per sostenere il delicato compito che essi sono chiamati a svolgere.


Requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

-italiano o dell’Unione Europea;
-cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
-cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 – titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
-titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.


Cosa bisogna fare per ottenere il Reddito di cittadinanza e trovare lavoro?

Presentare la domanda: puoi presentare la domanda a partire dal 6 marzo: online su questo sito, presso tutti gli uffici postali e presso i CAF.
Hai tempo fino al 31 marzo per richiedere il contributo che sarà erogato ad aprile.
Ritirare la Carta: dopo aver presentato la domanda, l’INPS verificherà i requisiti. In seguito, ti sarà comunicato quando e in quale ufficio postale potrai ritirare la Carta del Reddito di cittadinanza.
Sottoscrivi i Patti: in funzione dei tuoi requisiti sarai convocato dai Centri per l’impiego per sottoscrivere un Patto per il Lavoro o dai Comuni per sottoscrivere un Patto per l’Inclusione sociale.


Cosa serve per compilare la domanda?

ISEE: per presentare la domanda, puoi richiedere il tuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) presso i CAF oppure online sul sito dell’INPS.
SPID: se vuoi fare la richiesta online è indispensabile aver attivato SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Puoi richiederlo presso uno degli Identity Provider Accreditati che trovi sul sito www.spid.gov.it

Fonte: Redditodicittadinanza

CARTA ACQUISTI ORDINARIA


Cos’è

La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronicaconcessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.

Ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della Carta acquisti che abbiano fatto richiesta del Reddito di Inclusione (REI), il beneficio economico connesso è erogato sulla medesima carta,  che in questo caso viene denominato Carta REI, assorbendo integralmente il beneficio della Carta acquisti eventualmente già riconosciuto (circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172).


A chi è rivolta

Disponibile da ottobre 2008, la Carta acquisti ordinaria è concessa a cittadini di nazionalità italiana dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni.

E con gli stessi requisiti anagrafici a:

  • cittadini di stati membri dell’Unione europea;
  • familiari di cittadini italiani o di stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (legge 147/2013 art. 1, co. 216).

Come funziona

Sulla Carta sono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale da utilizzare per fare la spesa o pagare gas e luce.

Gli enti territoriali possono deliberare l’accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.

I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa. Lo sconto è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la Carta acquisti e non è applicabile all’acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo.

Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, oltre a quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati).

I soggetti privati possono anche effettuare versamenti a titolo spontaneo e solidale sul fondo destinato alla Carta acquisti.


In caso di smarrimento, disattivazione, danneggiamento o furto della carta, il titolare potrà chiederne il blocco immediato telefonando, 24 ore su 24, al numero verde 800 902 122. Nel corso della telefonata verrà comunicato il numero di blocco e sarà necessario fornire il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita e il giorno in cui si è verificato l’evento. Successivamente, il titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco a un ufficio postale.

In caso di smarrimento o furto della Carta, il titolare deve anche presentare apposita denuncia alle competenti autorità (autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza). Per ottenere il duplicato della carta, dovrà poi presentare copia della denuncia a un ufficio postale.

Occorre rivolgersi a un ufficio postale anche in caso di smagnetizzazione o danneggiamento della carta.


Domanda

Requisiti

Per avere diritto alla Carta, i cittadini dai 65 anni in su devono avere i seguenti requisiti:

  • non godere di trattamenti o, nell’anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 6.938,78 euro per l’anno 2019 se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.251,71 euro per l’anno 2019 dai 70 anni in su. Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie;
  • avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.938,78 euro per l’anno 2019 ;
  • non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas;
  • non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
  • non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE;
  • non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare della Carta è un esercente patria potestà):

  • devono avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.938,78 euro per l’anno 2019;
  • non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;
  • non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
  • non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE.

Come fare la domanda

La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane.

I cittadini dai 65 anni in su devono compilare il modulo domanda per beneficiari dai 65 anni in su secondo l’apposita guida alla compilazione.

I tutori, gli esercenti la patria potestà o i soggetti affidatari possono presentare la domanda tramite il modulo domanda per i minori di tre anni seguendo l’apposita guida alla compilazione.

Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L’ufficio postale trasmetterà in via telematica all’INPS la domanda per le necessarie verifiche e, in caso di esito positivo, inviterà il titolare a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta su cui sarà già stato accreditato l’importo del bimestre di presentazione della domanda.


In caso di mancata accettazione della domanda, INPS lo comunicherà ai richiedenti indicando nella lettera di reiezione le motivazioni dell’esito negativo.

Il beneficiario della Carta (in caso di ultrasessantacinquenne) o il titolare (in caso di beneficiario minore) possono modificare le informazioni relative alla residenza (quelle contenute nel quadro 5 della domanda) e chiedere che la Carta venga intestata a un altro soggetto utilizzando gli appositi moduli presso gli uffici postali. Per la variazione dei dati si devono usare i moduli Mod CA/varanag65 (in caso di ultrasessantacinquenne) e Mod CA/varanag3 (in caso di beneficiario minore); per la variazione dei titolari della carta ci sono i moduli Mod CA/titolare65 (in caso di ultrasessantacinquenne) e Mod CA/titolare3 (in caso di beneficiario minore). I moduli di variazione dati devono essere presentati alla sede INPS competente per territorio.


Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere:

Fonte: INPS

ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO


Il ticket rappresenta il modo con cui gli assistiti contribuiscono o partecipano al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.  Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per le quali è previsto il pagamento del ticket sono: le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio; le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero; le cure termali.

Le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket sono: gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali della Regione (ad esempio, la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella, il PAP test per il tumore della cervice uterina, la ricerca del sangue occulto nelle feci per il tumore del colon-retto); gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazione epidemiche (ad esempio, gli esami su coloro che entrano o sono entrati in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose); le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura (la visita dell’anestesista, la RX del torace, l’elettrocardiogramma, la rimozione dei punti, ecc.); gli alimenti destinati a categorie particolari (es. alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (aghi, strisce reattive, penne pungidito, misuratori della glicemia, ecc.); le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.


Il ticket non è previsto nemmeno sulle prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale come la tutela della maternità; la prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione; la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione; la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni ivi indicate; i vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale per le persone identificate come destinatarie.


Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per l’assistito è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti salvi gli assistiti che godono di esenzione). Al ticket si deve aggiungere una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, ma alcune Regioni hanno adottato misure alternative o hanno variato l’importo della quota fissa in aumento o in diminuzione.


Prestazioni di Pronto Soccorso

La legge prevede il pagamento di un ticket (il cui importo varia regionalmente) per le prestazioni erogate in Pronto soccorso ospedaliero classificate con codice “bianco”(prestazioni non urgenti, paziente in condizioni non critiche ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti) non seguite da ricovero. Sono esclusi dal pagamento i minori di 14 anni e gli assistiti che godono di esenzione. Il ticket non è previsto per le prestazioni erogate a pazienti cui è stato attribuito: codice “rosso”, paziente molto critico; codice “giallo”, paziente mediamente critico; codice “verde” , paziente poco critico.

Per quanto riguarda i farmaci dal 2000 è stata abolita, a livello nazionale, ogni forma di partecipazione degli assistiti per l’assistenza farmaceutica; dunque, non è previsto alcun ticket e i farmaci sono totalmente gratuiti oppure totalmente a pagamento (classe C). La maggior parte delle Regioni, tuttavia, per fare fronte al proprio disavanzo, hanno introdotto sui farmaci di fascia A specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica (ticket), che in genere consistono in una quota fissa per ricetta o per confezione. Le stesse Regioni hanno individuato alcune categorie o i soggetti esenti.

Per conoscere i ticket applicati sull’assistenza farmaceutica, è opportuno consultare i siti delle Regioni o chiedere informazioni alla propria Azienda sanitaria locale (Asl).


Un discorso a parte va effettuato per i farmaci “di marca” per i quali esiste in commercio il corrispondente “generico” o “equivalente”, vale a dire un prodotto di uguale composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e indicazioni terapeutiche uguali. Se il cittadino chiede il medicinale “di marca” invece del “generico” dovrà pagare la differenza tra il prezzo del medicinale richiesto e il prezzo di rimborso del “generico”. Per approfondire, consulta l’area tematica “Servizio farmaceutico“.

Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi: in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale; in presenza di determinate patologie (croniche o rare); in caso di  riconoscimento dello stato di invalidità: in altri casi particolari (gravidanzadiagnosi precoce di alcuni tumoriaccertamento dell’HIV).

Informazioni più dettagliate in materia di diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si possono avere contattando la propria Asl.


Contributi a Favore di Persone in Condizioni di Disabilità

Ai cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche è previsto il sostegno economico. Il sostegno economico può essere chiesto da determinate categorie ovvero i mutilati e gli invalidi civilii ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi. Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992.

Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap. Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:

  • Per gli invalidi civili: pensione di inabilità (invalidi totali); indennità di frequenza (minori invalidi); assegno mensile (invalidi parziali); indennità di accompagnamento.
  • Per i ciechi civili: pensione ai ciechi assoluti; pensione ai ciechi parziali; indennità speciale; indennità di accompagnamento.
  • Per i sordi: pensione; indennità di comunicazione.

L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.


L’assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.


Liquidazione di ratei di invalidità civile maturati e non riscossi prevede che il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione. La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto. La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto. Per quanto riguarda l’esenzione spese sanitarie la legge prevede l’esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi. Inoltre, è prevista l’agevolazione fiscale e il contrassegno ivalidi dove le commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. Ogni anno l’INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247). Il termine per la presentazione di tale attestazione è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno. Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale, tramite il servizio online (disponibile anche per CAF e liberi professionisti). Le dichiarazioni variano a seconda del tipo di provvidenza economica di cui si è titolari, come sono diversi fra loro i modelli che è necessario compilare.


Contro i provvedimenti di diniego concernenti il mancato riconoscimento delle minorazioni fisiche o psichiche e della prestazione sono previsti due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell’accertamento sanitario, l’altro di carattere amministrativo che riguarda la fase di concessione della prestazione. In caso di mancato riconoscimento della prestazione richiesta è possibile attivare il procedimento del ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici in assenza di requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza. Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap, è possibile invece promuovere un ricorso giurisdizionale entro sei mesi dalla notifica del verbale.

Fonte: INPS, INAIL

BONUS ASILO NIDO


Cos’è

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 1, comma 488,  legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.


A chi è rivolto

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.


Come funziona

QUANTO SPETTA
Bonus asilo nido

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).


Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.


Erogazione dei bonus

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

L’utente che opta per l’accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.


DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.


Domanda

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):

  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza UE;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.


In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

QUANDO FARE DOMANDA

A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.

COME FARE DOMANDA

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”). Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);
  • introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.


Domanda bonus asilo nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nell’eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulterioririspetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio-marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.


La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

  • la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
  • il codice fiscale del minore;
  • il mese di riferimento;
  • gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Domanda bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Nell’ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.

Manuale Acquisizione delle Domande di Contributo Asilo Nido (pdf 3,51 MB)

Fonte: INPS

Agevolazioni per i disabili


Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste numerose agevolazioni fiscali.

Tra queste, quelle relative all’acquisto di veicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici.

Fonte: Agenzia delle entrate


CHE COS’E’ IL BONUS ELETTRICO?


E’ uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

Per sapere di più consultare il sito di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) :

CHE COS’E’ IL BONUS GAS?


E’ uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità  con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.

Per saperne di più è possibile consultare il sito di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) :

ALTRI SERVIZI


Per altri servizi: Mensa Scolastica, Sostegno Linguistico, Trasporto Scolastico, Assistenza Scolastica ed Extra Scolastica, Vigilanza Scolastica, Sorveglianza ed Assistenza sugli Scuolabus, Borse di Studio, rivolgersi ai propri Comuni di interesse..

Promozione sociale

REGIONE MOLISE: LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE


Figura professionale del mediatore interculturale

La Regione Molise, con D.G.R. n. 821/2011, definisce la figura professionale del “Mediatore Interculturale” inserita nel repertorio delle qualifiche professionali regionali (7.22.75.03). Come risulta dalla D.G.R. n. 821/2011, il mediatore interculturale (solitamente un immigrato o una persona che, per esperienze di migrazione o di prolungata residenza all’estero conosce i codici linguistico-culturali della popolazione migrante di riferimento), è colui che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell’ambito delle azioni volte a promuovere e facilitare l’integrazione sociale dei cittadini immigrati. Ha una adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, una buona conoscenza della cultura, delle principali istituzioni e della realtà socioeconomica italiana, a livello locale e nazionale, nonché delle specifiche situazioni in cui il mediatore opera, buona conoscenza della lingua veicolare e dell’utilizzo della lingua madre scelte ai fini della mediazione; buona conoscenza della cultura sottesa al gruppo immigrato di riferimento e della realtà socioeconomica del paese di provenienza del gruppo medesimo; di conseguenza è dotato di adeguate capacità comunicative, relazionali e gestionali dei conflitti. Nello specifico, il Mediatore Interculturale svolge attività di mediazione-informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza, favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo la cultura dell’accoglienza, l’integrazione socio-economica, nonché la fruizione dei diritti e l’osservanza dei doveri di cittadinanza. Inoltre facilita l’espressione dei bisogni dell’utente, da un lato, e delle caratteristiche, risorse e vincoli, del sistema dell’offerta, dall’altro, propone le prestazioni, collabora con gli Enti e gli operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro attività e partecipando alla programmazione, progettazione, realizzazione, valutazione degli interventi.


Contesti operativi del mediatore interculturale

I contesti operativi in cui è stata rilevata la figura del mediatore interculturale sono stati individuati nell’ambito sanitario, con il Piano sanitario 2013-2015 (cfr. D.C.R. n. 248/2012), che promuove “attività e servizi per l’utenza straniera all’interno dei Distretti […] che assicurino un’efficace informazione all’utenza […] ed abbiano l’opportunità di inserire personale specificamente preparato e formato (il mediatore culturale o una mediazione di sistema ove ogni operatore di salute sia in grado di interagire con questi nuovi utenti)”;in ambito scolastico come supporto alle famiglie straniere; nella formazione professionale e orientamento al lavoro, in ambito di accoglienza nelle strutture SIPROIMI e in ambito di potenziamento dei servizi pubblici (progetti FAMI).


Modalità di conseguimento della qualifica professionale di mediatore interculturale

Le modalità di conseguimento della qualifica professionale di Mediatore Interculturale, classificata come 4° livello EQF, sono individuate dalla D.G.R. n. 821/2011, che istituisce corsi di 600 ore ai quali si accede se si è in possesso di “diploma di scuola media superiore, buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e buona conoscenza della lingua straniera veicolare parlata e scritta”.
I corsi di Mediatore Interculturale sono erogati dagli Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Molise


Percorsi universitari dedicati alla mediazione interculturale

Corso di formazione in teoria e pratica della comunicazione interculturale (ssd sps/01 filosofia politica) – UNIMOL – Università degli Studi del Molise.

Il corso, rientra fra le attività del progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi (MeCI) finanziato nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) ed attivato in conformità con le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e del 25 gennaio 2019.

Il corso è finalizzato a fornire conoscenze, competenze e abilità nell’ambito della comunicazione interculturale ampiamente intesa, che possano arricchire il curriculum professionale e/o di studi già in possesso dei partecipanti nelle tematiche relative alla gestione delle interazioni, dei processi e delle relazioni comunicative fra partner inseriti in contesti multiculturali.
Rilascia un attestato di partecipazione che prevede una valutazione finale da parte di una commissione di esperti nominata dal Direttore del Centro Unimol Management, dopo un colloquio inerente le tematiche trattate durante il corso.


Per saperne di più è possibile consultare il sito nazionale di Integrazione Migranti:

CSV MOLISE


Che cosa sono i CSV

I Centri di servizio per il volontariato nascono per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (Odv) e, allo stesso tempo, sono da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 (oggi abrogata).

In base alla Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/17), emanato in seguito alla riforma del 2016 (L. 106) i Centri hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari (5,5 milioni secondo i dati Istat al 2017) in tutti gli enti del Terzo settore.

Lo stesso Codice ha posto i Csv sotto l’autorità dell’Organismo nazionale di controllo (Onc), una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L’Onc, in particolare, amministra il Fondo unico nazionale destinato alle attività dei Csv e composto dalle risorse provenienti dalle Fondazioni di origine bancaria, alle quali la nuova normativa ha riconosciuto un credito d’imposta. In base al Codice, l’Onc ha stabilito che, al termine della fase del nuovo accreditamento, i Csv saranno 49.

I CSV operanti ad oggi sono 63 e in base alla riforma del Terzo settore sono destinati a diventare 49 entro il 2019. Secondo l’ultimo Rapporto annuale realizzato da CSVnet, sono articolati in quasi 400 “punti di servizio”, tra sedi centrali e sportelli, nella quasi totalità delle province italiane e con 821 addetti; i Centri erogano quasi 220 mila servizi a più di 48 mila beneficiari, fra cui non solo Organizzazioni di volontariato e di terzo settore (Aps, cooperative etc) ma anche 2 mila gruppi informali o associazioni di fatto: un elemento che evidenzia come i Csv stiano intercettando anche i bisogni del così detto volontariato “liquido”.

Alla gestione dei CSV provvedono assemblee formate complessivamente da 9.214 associazioni socie che danno vita a organi collegiali di governo formati da quasi mille volontari. Oltre alle organizzazioni di volontariato, che rappresentano quasi l’80% dei soci, una quota di questi appartiene anche ad altre realtà di terzo settore, come reti di volontariato e associazioni di promozione sociale.

I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.

Fonte: CSVnet


CSV Molise

Il CSV Molise è un’associazione di secondo livello che opera in diversi ambiti a favore del territorio e dei cittadini ed è costituita da “un’associazione di associazioni” denominata TREe.

Il CSV conta su una sede centrale a Campobasso (anche sede legale) che eroga servizi di base, offre consulenze e uno front-office per le associazioni. Stesse mansioni affidate alla sede di Isernia, struttura ugualmente operativa. Inoltre il CSV ha potenziato il proprio ufficio di Termoli e, su richiesta, rende disponibili all’utenza gli altri sportelli periferici disseminati sul territorio (Riccia, Trivento, Agnone, Venafro, Frosolone e Montenero di Bisaccia ).

Fonte: CSV Molise


Per conoscere tutti i servizi offerti è possibile consultare il sito del CSV Molise:

Consulta comunale dei cittadini migranti e Consigliere comunale straniero aggiunto


E’ possibile scaricare il regolamento circa l’istituzione del Consigliere comunale straniero aggiunto per il Comune di Campobasso:

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