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Diritto all’istruzione per i minori stranieri


I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico gratuitamente e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica (art.38 del Testo Unico sull’immigrazione) indipendentemente dalla regolarità della condizione del loro soggiorno (art.45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico). Inoltre, l’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano o se questi ultimi presentino, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore richiesta dalla scuola in forma incompleta o non la presentino affatto. In tal caso il minore viene iscritto con riserva. Di conseguenza il diritto allo studio del minore non viene pregiudicato dalla possibilità che i genitori irregolarmente presenti in Italia, all’atto dell’iscrizione del minore a scuola, possano incorrere nella sanzione dell’espulsione o della denuncia, previsti dall’articolo 10-bis del Testo Unico. L’art.6, comma 2, specifica infatti che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.

I minori stranieri comunque presenti in Italia hanno quindi il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’inosservanza di questo obbligo da parte dei genitori o dei responsabili del minore comporta una sanzione penale prevista dall’art.731 del codice penale. Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.

La normativa generale in tema di diritto-dovere all’istruzione prevede l’obbligo di istruzione per dieci anni e l’obbligo formativo fino ai 18 anni, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno. Detta specificazione comporta che al compimento della maggiore età il minore sprovvisto di documenti non debba abbandonare gli studi, ma egli possa proseguire fino all’ottenimento del titolo di studio. In proposito il Consiglio di Stato ha precisato che anche quando lo straniero ha compiuto i 18 anni resta ferma la possibilità di completare gli studi, poiché negare detta possibilità condurrebbe a risultati irragionevoli, tenuto conto che la scuola media superiore può ben essere terminata oltre il compimento della maggiore età.

I minori stranieri iscritti con riserva perché privi di documentazione anagrafica conseguono quindi i titoli conclusivi dei corsi di studio intrapresi, con i dati identificativi indicati al momento dell’iscrizione. I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti di norma alla classe corrispondente all’età anagrafica, tranne nei casi in cui:

l’ordinamento degli studi del paese di provenienza dello studente prevede che quest’ultimo sia iscritto ad una classe immediatamente superiore oppure inferiore rispetto alla corrispondente classe nel sistema scolastico italiano;
le competenze, le abilità e la preparazione dello studente richiedono l’iscrizione ad una classe immediatamente superiore oppure immediatamente inferiore rispetto alla corrispondente italiana;
lo studente non ha ancora conseguito il titolo di studio necessario per poter accedere alla classe corrispondente all’età anagrafica in Italia.
Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe. Questo limite, previsto da una circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), può essere derogato:

– quando gli studenti stranieri hanno già padronanza della lingua italiana (ad esempio per stranieri nati in Italia o che hanno iniziato il percorso scolastico in scuole italiane);
– quando si tratta di stranieri senza un’adeguata conoscenza dell’italiano che abbiano necessità di un’assistenza specifica;
– per ragioni di continuità didattica nel caso di classi già formate nell’anno trascorso;
– in assenza di alternative.

Fonte: Ministero dell’Interno


Per saperne di più scarica il documento a cura del Ministero dell’Istruzione:

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