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SALUTE

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ISCRIZIONE DEI CITTADINI ITALIANI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


L’iscrizione deve essere effettuata dall’interessato presso gli sportelli unici del proprio distretto sanitario di residenza. L’interessato deve essere munito di tesserino sanitario/codice fiscale.
Per i neonati: certificato dello stato di famiglia o autocertificazione da cui risulti già il nuovo nato e codice fiscale di quest’ultimo.


Iscrizione degli stranieri UE al Servizio sanitario nazionale

Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l’impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario E106, E109(o E37), E120, E121 (o E33).

Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.

Rivolgersi agli Sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.


Iscrizione temporanea al Servizio sanitario nazionale

I cittadini domiciliati in un Comune diverso da quello di residenza possono essere temporaneamente iscritti al Servizio sanitario presso l’Azienda Usl del proprio domicilio. La permanenza nel Comune di domicilio deve essere superiore ai tre mesi e può essere dovuta a motivi di lavoro, di studio, di salute, familiari, per disoccupazione, per soggiorno obbligato o libertà provvisoria.
Anche agli iscritti a tempo determinato al Servizio sanitario nella Regione Molise, l’Agenzia delle Entrate spedisce la tessera sanitaria all’indirizzo della loro effettiva residenza.


Iscrizione degli stranieri extra-UE al Servizio sanitario nazionale

Hanno diritto di essere iscritti al Servizio sanitario nazionale i cittadini extra UE con permesso di soggiorno per motivi specifici o in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
La durata dell’iscrizione è la stessa del permesso di soggiorno ed è rinnovabile.
In caso di ricongiungimento familiare, il genitore straniero extra UE di oltre 65 anni, per ottenere l’iscrizione volontaria al SSN deve versare un contributo forfettario annuale.

Rivolgersi all’Ufficio amministrativo del Distretto dell’Azienda Usl.

TESSERA SANITARIA


La Tessera Sanitaria è il documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale; viene rilasciata a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). A partire dal 2011, la Tessera Sanitaria è sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), dotata di microchip.

La nuova versione della Tessera Sanitaria rappresenta l’evoluzione tecnologica della Tessera “TS” (senza chip), in quanto, oltre ai servizi sanitari normalmente fruibili con la TS, permette anche l’accesso ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione, in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy.

Per utilizzare la Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), è necessario procedere all’attivazione della stessa, seguendo le istruzioni riportate in “Modalità di accesso con TS-CNS”.

La Tessera Sanitaria-CNS è gratuita, ha normalmente validità di 6 anni o pari alla durata del permesso di soggiorno e, alla scadenza della TS, viene spedita, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

La Tessera Sanitaria è necessaria quando il cittadino si reca dal medico o dal pediatra, ritira un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o presso una ASL e, comunque, ogniqualvolta debba certificare il proprio codice fiscale.

La Tessera Sanitaria è il documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale; viene rilasciata a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La Tessera Sanitaria è prodotta, automaticamente, quando la ASL comunica i dati di assistenza al Sistema TS; la spedizione viene effettuata all’indirizzo di residenza presente, al momento della produzione, nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria.


A chi è rilasciata

La Tessera sanitaria è rilasciata a:

-tutti i soggetti titolari di codice fiscale, aventi diritto all’assistenza sanitaria nazionale. Qualora il periodo di assistenza sanitaria è inferiore a 30 giorni, la ASL di competenza rilascia, in sostituzione della Tessera Sanitaria, un certificato cartaceo;
-tutti i nuovi nati ai quali è stato attribuito il codice fiscale. A tali soggetti è inviata, automaticamente, una Tessera Sanitaria con validità di un anno; alla scadenza, previo invio dei dati di assistenza da parte della ASL al Sistema TS, viene prodotta una nuova Tessera, con validità ordinaria (6 anni).

La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è rilasciata a:

-tutte le persone iscritte e a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia;
-ai cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al SSN e non a carico di Istituzioni estere
-ai lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’Anagrafe italiani Residenti all’Estero (AIRE) e distaccati all’estero;
-agli studenti (titolari di modello E106 o S1) iscritti all’AIRE;
-ai pensionati (e loro familiari) in possesso di un modello E121 o S1 (dal 1° maggio 2010 con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale);
-ai familiari di lavoratori, che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia, in possesso di modello E109 o S1.


Come può essere utilizzata

La tessera sanitaria è un documento personale utilizzabile come:

-Tessera sanitaria nazionale: per usufruire delle prestazioni offerte dal SSN (prenotazione esame di laboratorio, ritiro farmaco in farmacia, cure termali, visite specialistiche presso strutture ospedaliere o ASL);

-Carta Nazionale dei Servizi /TS-CNS): per avere accesso ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione;

-Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM): per usufruire dell’assistenza sanitaria all’estero;

-Tesserino di Codice fiscale: per certificare il proprio codice fiscale.

Fonte: Sistema Tessera Sanitaria

ASSISTENZA DI BASE: IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE


Ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale ha diritto a un medico di base(o medico di famiglia)

Ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale (Ssn) ha diritto a un medico di medicina generale, chiamato anche medico di base o medico di famiglia.

Il medico di famiglia è il professionista che conosce bene il nostro stato di salute e, quando si presenta la necessità, ci guida in tutto il percorso terapeutico all’interno delle strutture del Ssn, permettendoci di accedere a tutti i servizi e prestazioni compresi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Il rapporto tra il medico di famiglia e il SSN è regolato da Accordi collettivi nazionali e regionali.


Prestazioni e certificati eseguiti gratuitamente

Il medico di famiglia assicura le seguenti prestazioni:

visita medica ambulatoriale e domiciliare
prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia strumentali che di laboratorio (attraverso la cosiddetta impegnativa o ricetta rossa)
proposte di ricovero ospedaliero
proposte di cure domiciliari alternative al ricovero
rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli Accordi nazionali:
certificati di riammissione a scuola
certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico
certificati di malattia per i lavoratori.Per quanto riguarda i certificati di malattia, dal 2011 con la nuova procedura, il medico, entro 24 ore dalla visita è tenuto ad inviare il certificato di malattia online direttamente all’INPS (anche se il lavoratore è iscritto a un altro ente previdenziale); il medico comunica inoltre al lavoratore il numero di protocollo del certificato trasmesso, che, il lavoratore, a sua volta, ove richiesto, è obbligato a comunicare al proprio datore di lavoro.La procedura per l’invio online dei certificati di malattia riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, eccetto i dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri ordinamenti (forze armate e di polizia, magistrati, vigili del fuoco ecc.) ai quali può essere rilasciato un certificato di malattia in carta bianca intestata, anche da parte di un medico libero professionista.

Il medico, inoltre, esegue gratuitamente le seguenti prestazioni:
a discrezione, alcune prestazioni di particolare impegno professionale, ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi ecc.
le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie.
Il medico di famiglia partecipa a campagne programmate di educazione sanitaria (ad es. educazione alimentare), di prevenzione primaria (ad es. vaccinazioni e screening oncologici) e di prevenzione secondaria (ad es. diagnosi precoce di alcuni tumori).Partecipa inoltre all’assistenza domiciliare integrata (ADI); all’assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP); all’assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).


Prestazioni e certificati a pagamento

Alcuni certificati medici, come quelli sottoelencati, sono a pagamento e la tabella è esposta nell’ambulatorio medico:
le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro
le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche

Sono, inoltre, a pagamento le seguenti prestazioni:
prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’ accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive
le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio.

Il medico di famiglia è, infine, tenuto all’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse delle cure primarie e alle altre forme associative di svolgimento dell’attività.


Orario di apertura dell’ambulatorio

L’attività del medico di famiglia si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e prevede un orario minimo di apertura dello studio variabile a seconda del numero di assistiti in carico al medico.
Nella giornata del sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma può comunque decidere di tenere aperto lo studio fino alle ore 14.00.
Nel caso in cui il medico aderisca a uno studio associato, gli orari possono subire variazioni e le visite possono essere effettuate anche in orari di chiusura dello studio.


Visite domiciliari

Quando l’assistito non è trasferibile il medico esegue la visita domiciliare.
La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, se la richiesta avviene entro le ore 10.00.
In caso la richiesta pervenga dopo le ore 10.00, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno successivo.
Sarà cura del medico organizzare la modalità di ricezione delle richieste di visita domiciliare. Sia il medico che la Asl devono darne comunicazione ai pazienti.


Servizio di continuità assistenziale

Negli orari in cui il proprio medico non presta servizio è possibile rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) presso i presidi sanitari di zona.
La guardia medica ha il compito di intervenire al più presto su richiesta diretta dell’assistito e/o della centrale operativa del 118.


Scelta del medico di famiglia

Al compimento dei 14 anni (ma anche dal 6° anno, se è richiesto dai genitori) ogni cittadino deve scegliere il proprio medico di famiglia.
Per scegliere il medico di famiglia si può consultare l’elenco dei medici convenzionati che si trova negli uffici della Asl.
Alcune Asl hanno reso possibile la consultazione di questi elenchi anche online.
Una volta scelto il professionista, è opportuno contattarlo, per verificare se può accettare l’incarico.
Esistono infatti dei tetti al numero massimo di pazienti, che ciascun medico può accettare.
Nel caso la risposta sia affermativa, occorre recarsi all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza (a seconda delle Asl e delle Regioni questo ufficio può chiamarsi in diversi modi, per esempio “Punto Salute” oppure “Ufficio Scelta e Revoca”) per comunicare la scelta, munito del libretto sanitario, della tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento.


Scelta del medico di famiglia temporaneo

Per soggiorni superiori a tre mesi per motivi di studio, lavoro e salute in luoghi in cui non si ha residenza, il cittadino, e in alcuni casi anche la sua famiglia, può scegliere il medico di famiglia temporaneo.

Per farlo occorre:

revocare il medico di famiglia del luogo di residenza
con il certificato di revoca rilasciato dalla Asl di residenza, recarsi presso la Asl del luogo di soggiorno e scegliere il nuovo medico, munito di:
documento di identità
tessera sanitaria
libretto sanitario
certificato di iscrizione scolastico per lo studente o copia del contratto di lavoro per il lavoratore o certificato medico dello specialista per il paziente.
La Asl riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma è possibile il rinnovo ogni anno presentando i suddetti documenti.


Revoca dell’assistenza da parte del medico

Il medico di famiglia ha la facoltà di revocare l’assistenza al singolo cittadino comunicando alla Asl i suoi motivi. La Asl informa successivamente il cittadino che dovrà scegliere un nuovo professionista.


Revoca o nuova scelta del medico di famiglia

Il cittadino può scegliere di cambiare medico in qualunque momento senza motivare la revoca. Per farlo può recarsi all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza e comunicare la nuova scelta, munito del solo libretto sanitario.
Alcune Asl consentono la revoca del medico anche online.

VACCINAZIONI PER LE DONNE IN ETA’ FERTILE E IN GRAVIDANZA


Il Ministero della Salute ha emanato la circolare 7 agosto 2018 per la promozione della salute femminile in età fertile, in previsione e durante la gravidanza con l’obiettivo di proteggere la donna e il nascituro da alcune malattie attraverso specifici vaccini. Per un’informazione più completa sono riportate anche le vaccinazioni che non possono essere fatte in gravidanza.


Vaccinazioni in età fertile

Alcune malattie possono incidere negativamente sulla fertilità o avere conseguenze sull’esito di una gravidanza. Di conseguenza, per le donne in età fertile sono indicate, se non già immuni, le vaccinazioni contro morbilloparotiterosoliavaricella e papilloma virus (HPV). Di grande importanza è anche il richiamo decennale della vaccinazione contro difteritetetano e pertosse.


Vaccinazioni in previsione di una gravidanza

In previsione di una gravidanza, è necessario che le donne siano protette nei confronti di morbillo-parotite-rosolia (MPR) e della varicella, dato l’elevato rischio, per il nascituro, derivanti dall’infezioni materna durante la gravidanza, specie se si verifica nelle prime settimane di gestazione.
Per la varicella contratta nell’immediato periodo pre-parto, il rischio, oltre che per il nascituro, può essere molto grave anche per la madre. Poiché sia il vaccino MPR che quello della varicella sono controindicati in gravidanza, è necessario che, al momento dell’inizio della gravidanza, la donna sia già vaccinata regolarmente (con due dosi) da almeno un mese.


Vaccinazioni in gravidanza

Nel corso della gravidanza sono raccomandate le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse (dTpa) e influenza (se la gestazione si verifica nel corso di una stagione influenzale), che devono essere ripetute ad ogni gravidanza.

Di grande rilievo è la vaccinazione dTpa da effettuare ad ogni gravidanza, anche se la donna sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali o abbia avuto la pertosse. Infatti, la pertosse contratta dal neonato nei primi mesi di vita può essere molto grave o persino mortale e la fonte di infezione è frequentemente la madre. Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza, idealmente intorno alla 28a settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare. Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia per la donna in gravidanza sia per il feto.
La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle donne che all’inizio della stagione epidemica dell’influenza si trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza.


Vaccini controindicati in gravidanza

I vaccini contro MPR e varicella, contenendo vaccini a virus vivi attenuati, non possono essere somministrati in gravidanza, sebbene l’effettuazione accidentale della vaccinazione in donne che non sapevano di essere in gravidanza non ha mai fatto registrare un aumento di aborti o malformazioni. È, inoltre, opportuno che le donne che intendono programmare una gravidanza siano informate della necessità di posticiparla di un mese dopo la vaccinazione. Si sottolinea che l’esposizione accidentale della donna in gravidanza alla vaccinazione o l’inizio di una gravidanza entro le quattro settimane successive alla vaccinazione non rappresentano indicazioni all’interruzione volontaria di gravidanza. Nel caso una donna non risulti immune, è importante che sia vaccinata prima della dimissione dal reparto di maternità o, comunque, le sia fissato un appuntamento presso il servizio vaccinale nel periodo immediatamente successivo al parto.
Anche la vaccinazione anti-HPV non è attualmente consigliata durante la gravidanza, poiché non sono stati effettuati studi specifici sull’impiego del vaccino in donne gravide. L’eventuale somministrazione accidentale in gravidanza non comporta comunque l’indicazione all’interruzione volontaria della stessa, mentre la vaccinazione dovrà essere sospesa e le successive dosi rimandate sino al completamento della gravidanza.

Fonte: Ministero della Salute

CONSULTORI


I consultori, istituiti dalla Legge 29 luglio 1975, n. 405, sono servizi sociosanitari integrati di base, con competenze multidisciplinari. Costituiscono un importante strumento per attuare gli interventi previsti a tutela della salute della donna, più globalmente intesa e considerata nell’arco dell’intera vita, a tutela della salute dell’età evolutiva e dell’adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari.

Fonte: Ministero della Salute

CONSULTORI DELLA REGIONE MOLISE


INGRESSO IN ITALIA PER CURE MEDICHE


I cittadini stranieri che intendono entrare in Italia per cure mediche devono mostrare che sono in possesso della dichiarazione della struttura sanitaria prescelta e di risorse adeguate per le prestazione sanitarie e per le spese di viaggio, vitto e alloggio.Sono previste tre distinte fattispecie:


Cittadini stranieri che chiedono il visto di ingresso per motivo di cure mediche.

Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche lo straniero deve presentare all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:

  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell’eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
  • attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore;
  • certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo straniero o dal garante.

Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non consente l’iscrizione al SSN, e in questo caso le prestazioni sanitarie sono a carico dell’assistito.


Cittadini stranieri trasferiti per cure mediche in Italia nell’ambito di interventi umanitari

In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero residente in un paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate, deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sviluppo. Il Ministero della Salute, individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.

Per maggiori chiarimenti sulla procedura di richiesta autorizzazione si consiglia di consultare la scheda servizi – Esame delle richieste di ingresso per cure in Italia di cittadini extracomunitari.


Cittadini stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni

Le Regioni, possono autorizzare, d’intesa con il Ministero della Salute, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

  • cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;
  • cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Fonte: Ministero della Salute

ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI STRANIERI REGOLARI


Per i cittadini stranieri l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce l’assistenza sanitaria prevista dall’ordinamento italiano e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’iscrizione al S.S.N. si differenzia a seconda del motivo del soggiorno.


Cittadini stranieri con l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale tutti i cittadini stranieri extracomunitari:

  • regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
  • regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
  • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari;
  • tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Per beneficiare delle prestazioni fornite dal S.S.N. occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l’iscrizione. Questo documento è individuale e serve per accedere all’assistenza.


Dove andare per iscriversi al SSN

L’iscrizione al SSN è effettuata presso gli uffici scelta e revoca della ASL ove il cittadino straniero ha la residenza o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno.


Cosa fare per iscriversi al SSN

Per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale occorre rivolgersi recarsi agli sportelli della ASL. I documenti occorrenti per l’iscrizione sono:

  • permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo del permesso attestata dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale o dalla Questura;
  • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest’ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, quale risulta, sul permesso di soggiorno;
  • codice fiscale o autocertificazione;
  • ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio postale.

Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari (familiari a carico)ai fini dell’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, l’interessato deve esibire i seguenti documenti:

  • visto di ingresso;
  • ricevuta, rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

Per i minori in affido o in attesa di adozione non è richiesto ai fini della regolarità del soggiorno il permesso. Il minore straniero gode fin dall’ingresso in Italia di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Pertanto, in tali casi il minore, adottato o affidato, dovrà essere iscritto obbligatoriamente al SSN alle stesse condizioni e modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano.


Durata dell’iscrizione al SSN

La tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno.
Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro subordinato l’iscrizione è temporanea e verrà convertita con la stessa durata del permesso al momento della presentazione di questo.


A cosa dà diritto la tessera sanitaria

La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:

  • avere un medico di famiglia o pediatra;
  • ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali;
  • assistenza farmaceutica;
  • visite mediche generali in ambulatorio;
  • visite mediche specialistiche;
  • visite mediche a domicilio;
  • vaccinazioni;
  • esami del sangue;
  • radiografie;
  • ecografie;
  • medicine;
  • assistenza riabilitativa e per protesi;
  • altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.

Come si accede all’assistenza sanitaria

Al momento dell’iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale potrà rivolgersi gratuitamente. Lo straniero, munito della richiesta della prestazione sanitaria rilasciata dal proprio medico di fiducia, potrà effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui è iscritto.
Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani. Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie. Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli appositi sportelli ASL.


Cittadini stranieri con iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN. Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente);
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR;
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
  • familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008 tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a dal 5 novembre 2008, anche se titolari di un permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN.
Il decreto legislativo 160/08 ha infatti disposto che i genitori ultra sessantacinquenni devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al SSN volontariamente pagando un contributo previsto da un decreto ministeriale, attualmente in fase di perfezionamento.


Come e dove iscriversi volontariamente al SSN

L’ iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo forfettario annuale.

Si precisa che l’iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all’anno solare _ 1 gennaio – 31 dicembre _ a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Solo In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il previo pagamento del contributo annuale può consentire la conservazione dell’iscrizione al SSR, nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell’interessato.

Per iscriversi occorre pagare il contributo sul conto corrente regionale, che può essere chiesto alla ASL presso la quale il cittadino straniero vuole iscriversi o tramite F24.


A cosa dà diritto l’iscrizione volontaria

L’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.

Fonte: Ministero della Salute

ASREM: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE


Ha, come scopo principale, quello di garantire la tutela della salute dei cittadini, con particolare attenzione alla centralità del cittadino e all’umanizzazione dei percorsi assistenziali del Sistema sanitario pubblico regionale.


I Distretti Socio-Sanitari

ASReM è articolata in 3 Distretti Socio-Sanitari. Questi rappresentano l’articolazione territoriale in cui si realizza l’integrazione delle attività sanitarie e sociali ed il coordinamento tra l’ospedale e il territorio.

I Distretti esercitano la funzione di tutela della salute dei cittadini, attraverso l’accesso ottimale alle prestazioni, attraverso l’appropriatezza della risposta nell’offerta di servizi, con un focus sempre concentrato sulla qualità dei percorsi assistenziali.

Ad ognuno dei 3 Distretti (Campobasso, Isernia e Termoli) competono l’analisi del bisogno di salute e la promozione di corretti stili di vita della popolazione, l’erogazione delle prestazioni di diagnosi e cura, ed il soddisfacimento di tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi legati alla erogazione dei servizi sanitari territoriali.

Il nuovo modello distrettuale aziendale è strutturato sul modello della presa in carico, che prevede un rapporto continuo tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Specialisti Ambulatoriali che presidiano sia la funzione di accoglienza e prima valutazione (PUA) sia la valutazione funzionale Multidimensionale e la definizione di Progetti Assistenziali Individuali.


I Distretti Sanitari individuati sul territorio molisano sono:
Distretto Socio-Sanitario di Campobasso;
Distretto Socio-Sanitario di Isernia;
Distretto Socio-Sanitario di Termoli.


Per conoscere tutti i servizi offerti dall’ASREM è possibile consultare la pagina:

CALL CENTER SANITARIO


Il Call Center Sanitario della Regione Molise è un numero verde attraverso il quale è possibile richiedere informazioni di carattere sanitario e prenotare, spostare, annullare gratuitamente da telefono fisso e/o cellulare, visite ed esami diagnostici effettuati presso le strutture sanitarie della Regione Molise.


Servizio di prenotazione

Per prenotare una visita o esame diagnostico tramite il Call Center Sanitario, occorre disporre di prescrizione medica (impegnativa) alla mano e comporre il numero verde gratuito 800 329 500.
Risponderà il primo operatore disponibile che richiederà le informazioni necessarie per il buon esito della prenotazione. In particolare, oltre ai dati anagrafici, saranno richiesti il codice dell’impegnativa, la data di emissione, eventuali codici di esenzione e l’esatta prescrizione medica.


Orari e contatti

Gli operatori del Call Center Sanitario della Regione Molise sono a disposizione di quanti hanno necessità di prenotare e/o richiedere informazioni di carattere sanitario nella Regione Molise dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 da telefono fisso al numero 800329500 e da cellulare al numero 0865 724242.

Fonte: Regione Molise


Scarica la brochure:

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