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Tirocinio


Il tirocinio o stage è un’esperienza di conoscenza concreta svolta all’interno di un determinato ambito lavorativo, sia pubblico sia privato, di durata limitata e funzionale all’apprendimento e la formazione, volto a far acquisire al tirocinante le competenze necessarie per un sollecito inserimento lavorativo. Il tirocinio formativo e di orientamento è un contratto diretto a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di studenti, disoccupati, inoccupati e soggetti con particolari vulnerabilità. Si tratta di un rapporto che si instaura tra tre soggetti: ente promotore (che potrebbe essere anche l’Università), azienda ospitante e tirocinante (ad esempio lo studente iscritto all’Università che promuove lo stage).

Esistono due tipologie di stage:

1) se il tirocinio si inserisce in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università nell’ambito di lauree triennali o magistrali, dottorati di ricerca, di master e di istituti scolastici in genere si tratta di tirocinio curricolare.
2) se invece il tirocinio è finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi ed esso è teso a favorire determinate scelte professionali che derivano da una conoscenza diretta del mondo del lavoro, si parla di tirocinio non curricolare.

Il contratto di tirocinio descrive in modo specifico gli obiettivi formativi che il periodo di stage intende realizzare, la durata del rapporto, il nome del tutor interno all’azienda che segue il tirocinante, le modalità con cui il tirocinante sarà seguito dall’azienda, indicando i compiti affidati al tirocinante e gli orari giornalieri in cui egli dovrà compierli, il rimborso mensile previsto e le agevolazioni a cui lo stagista avrà diritto.

Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le discipline regionali, ove esistenti. In mancanza di specifiche disposizioni in materia, trovano applicazione l’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998 n. 142).

Per l’attivazione di tirocini nei confronti di cittadini stranieri occorre distinguere tra:

– gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, i quali possono svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani;
– gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio.

Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell’ambito di un determinato contingente, triennalmente stabilito con un decreto interministeriale.

Fonte: MIUR

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