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Conversione del permesso di soggiorno


Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore ogni anno. Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può altresì convertire il suo, prima della scadenza, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate dall’annuale decreto di programmazione degli ingressi per motivi di lavoro e a condizione che sia presentata idonea documentazione del rapporto di lavoro.

Quando si tratta di lavoro autonomo, il permesso per studio può essere convertito previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio e, se richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo necessario, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività (art.14 del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione).

Sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione:

– i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
– i cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

I titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione al di fuori delle quote sono:

– laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
– laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
– diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
– dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
– master Universitario di I o II livello (minimo 60 crediti universitari);
– attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti).

Si ricorda, infine che gli studenti stranieri che conseguono in Italia, un dottorato, un master di I o II livello, una laurea (triennale o specialistica) possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale poter cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.

Fonte: Ministero dell’Interno

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