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Quadro Giuridico Nazionale sul Lavoro


La Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini, compresi i cittadini stranieri, il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E’ assegnato alla Repubblica il compito di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” (art.1 Cost.) e la “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società” (art.4 Cost.). L’art.4 dunque considera il lavoro come diritto-dovere e dà anche una definizione di “lavoro” come “una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società”.

Inoltre, lo Stato tutela il lavoro. L’art.35 della Costituzione stabilisce che “Lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme, cura e migliora la formazione professionale dei lavoratori”, mentre negli artt.36 e 37 lo Stato riconosce al lavoratore una serie di diritti:

– diritto ad una retribuzione (stipendio) sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa (art.36);
– durata massima della giornata lavorativa (art.36);
– riposo settimanale e ferie annuali retribuite (pagate) (art. 36);
– limite minimo di età per iniziare a lavorare (art. 37)

La Costituzione vieta l’impiego di adolescenti per lavori pericolosi o in ambienti non sani e stabilisce l’età minima di ammissione al lavoro a 15 anni, ridotta a 14 per gli apprendisti e gli addetti a lavori agricoli o lavori leggeri. L’art.37 prevede una tutela particolare per le donne lavoratrici, stabilisce che siano riconosciuti alle donne gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano al ed inoltre riconosce alle donne la garanzia di poter svolgere all’interno della famiglia il suo ruolo di madre con un congedo (possibilità di non lavorare) retribuito per parte della gravidanza e dopo la nascita del bambino, per le malattie del bambino nei primi anni di vita.

Lo Stato si occupa anche della protezione sociale. L’art. 38 stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Ai lavoratori sono assicurati mezzi ade­guati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale.

Fonte: Costituzione Italiana

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