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INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro


L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha invece un ruolo attivo nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. L’INAIL si occupa quindi del regime assicurativo, finanziato mediante i contributi versati solo dai datori di lavoro, garantendo protezione ai lavoratori in caso di infortuni, malattie professionali o morte sul lavoro. Gli infortuni sul lavoro sono tutti quegli eventi occorsi al lavoratore che hanno luogo per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporta l’astensione al lavoro per più di tre giorni.

I lavoratori dipendenti hanno diritto alle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi. L’INAIL eroga prestazioni di natura temporanea o pensioni a carattere permanente in caso di disabilità permanente, oppure può concedere indennità in caso di morte. Il diritto di richiedere ed ottenere le prestazioni infortunistiche si prescrive nel termine di tre anni, sospeso durante la liquidazione amministrativa delle indennità.

Salute e sicurezza sul lavoro sono quindi un diritto fondamentale, e se si verifica un infortunio o una malattia professionale, la Costituzione garantisce il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore che ne è colpito: da qui discendono le norme che prevedono la tutela assicurativa obbligatoria a favore del lavoratore infortunato o ammalato, gestita dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL). Le norme fondamentali sulla materia sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (decreto del presidente della Repubblica n.1124 del 1965), nel Decreto legislativo n.38/2000 e in normative speciali (per lavoratori domestici, medici radiologi, e così via). Le ultime modifiche normative intervenute nel corso degli anni ’90, hanno riconosciuto al lavoratore non solo al risarcimento economico della menomazione subita, ma anche in considerazione dell’integrità psico-fisica (ivi compresso il danno biologico). All’INAIL è stato quindi assegnato un ruolo di soggetto attivo nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Ad essere assicurato è il lavoratore che: svolge opera manuale, si trova in un rapporto di lavoro subordinato; opera con macchinari, apparecchi e impianti.

È importante sottolineare che i lavoratori dipendenti (ma non quelli autonomi) hanno diritto alle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi. L’azione per ottenere le prestazioni infortunistiche si prescrive nel termine di tre anni, termine sospeso durante la liquidazione amministrativa delle indennità. Si considera infortunio sul lavoro l’evento occorso al lavoratore, per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporta l’astensione al lavoro per più di tre giorni. È violenta la causa che con un’azione rapida e concentrata è in grado di vincere la resistenza dell’organismo umano, provocandone una lesione. La causa violenta dell’infortunio, nella maggior parte dei casi, è di natura traumatica, ma può anche essere di altra natura: termica; elettrica; psichica; da sforzo; microbica o virale. Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore.

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, è considerato infortunio sul lavoro non solo quello derivante dal rischio specifico (cioè il rischio al quale è sottoposto individualmente l’assicurato a causa della specificità dell’attività da esso svolta), ma anche quello derivante sia dal cosiddetto “rischio ambientale”, e cioè dal rischio insito nell’ambiente di lavoro e determinato dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine o di altre fonti di rischio, sia dal “rischio generico aggravato” cioè ad un rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che viene aggravato dalla attività lavorativa. L’assicurazione INAIL comprende – salvo il caso di interruzione o deviazione del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate – gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Si reputano necessitate, le variazioni al normale tragitto dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Il lavoratore assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio al proprio datore di lavoro. Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’infortunio. Il datore di lavoro è obbligato a denunciare all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza tutti gli infortuni che si verificano nell’ambiente di lavoro e/o a causa della prestazione lavorativa, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità, con la sola esclusione di quelli che siano stati prognosticati guaribili entro 3 giorni. La denuncia deve essere effettuata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio oppure 24 ore dall’infortunio se si tratta di infortunio che ha causato la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte.

Fonte: INAIL


Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’INAIL

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