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Nuove norme per studiare e fare ricerca in Italia


Il decreto legislativo n. 71 dell’11 maggio 2018 ha recepito la direttiva Ue 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. Il nuovo decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018 comporta per più disposizioni, una modifica del Testo unico dell’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Di questo risultano, in particolare modificati gli articoli che disciplinano l’ingresso e soggiorno: per volontariato (art. 27-bis), per ricerca (art. 27-ter), per studio (art.39 e 39-bis).

Del Testo unico risulta inoltre abrogato l’art.22, comma 11-bis, in quanto avente ad oggetto un profilo (il prolungamento del permesso di soggiorno oltre la conclusione del percorso formativo) che trova riformulazione in un nuovo art.39-bis-1 introdotto nel medesimo Testo unico. Questo nuovo articolo concerne una nuova fattispecie di permesso di soggiorno, per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti (in attuazione dell’art.25 della direttiva).

La nuova direttiva ha inteso rimediare ad alcune carenze rilevate dalle istituzioni europee, soprattutto per profili quali i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l’accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi e la mobilità all’interno dei Paesi dell’Unione europea. Suo intento è stato approntare un quadro giuridico unitario per le diverse categorie di cittadini di Paesi terzi che giungono nell’Unione a fini di studi e formazione, nell’auspicio di rendere l’Unione europea polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione e agevolare una modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa.

La direttiva (art.16) disciplinava anche il collocamento alla pari, lasciando però liberi gli Stati di decidere se recepire o meno tale norma. L’Italia ha deciso di non avvalersi di tale facoltà: il collocamento alla pari rimane quindi disciplinato dalla legge n. 304 del 1973 (di ratifica dell’Accordo del Consiglio europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, aperto all’adesione di qualunque Stato terzo, anche non membro del Consiglio d’Europa).

Il nuovo decreto legislativo n.71 delll’11 maggio 2018 detta una nuova disciplina in merito all’ingresso e soggiorno per:

– volontariato (articolo 27-bis del T.U. immigrazione);
– ricerca (articolo 27-ter del T.U. immigrazione);
– accesso ai percorsi di istruzione (articolo 39 del T.U. immigrazione);
– soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale (articolo 39-bis del T.U. immigrazione);
– ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (articolo 39-bis.1 del T.U. immigrazione).

Fonte: Ministero dell’Interno

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